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lunedì 4 maggio 2009

Il parlamento europeo voterà il 5 maggio delle restrizioni alla RETE, intanto è passata al senato italiano la legge ammazzaINTERNET


Censura Internet, sarà votata il 5 maggio dal parlamento Europeo!

leggere per reagire
"...Le persone (e perfino i membri del Parlamento Europeo che la stanno votando) non sembrano rendersi conto di tutte le implicazioni che questa legge comporterà – forse perché è veramente complesso da capire – e i cambiamenti legali che son mascherati nel “Pacchetto Telecom” che vorrebbe lasciar tranquille le persone convincendole si tratti solo di cambiamenti per le industrie.

In ogni caso, in realtà, ciò che viene nascosto alle persone è che il pacchetto cambierà profondamente tutto il web in futuro! Il testo che riguarda i tuoi diritti di accedere e distribuire contenuti, servizi e applicazioni è stato eliminato. E il testo che lo sta sostituendo dice che il provider dovrà informarti delle limitazioni, o restrizioni che saranno applicate alla tua connessione. Versioni alternative della legge parlano di “condizioni” – ed è stato proposto che tu venga informato delle condizioni di utilizzo del web.

Questo viene affermato in modo che suoni bene – viene presentato per dare l’idea di trasparenza – se non fosse che, a pensarci attentamente, significa che il tuo provider avrà legalmente diritto di scegliere quali restrizioni imporre al tuo accesso e quali condizioni, altrimenti perché avrebbero bisogno di informarti? Se gli emendamenti del “Pachetto Telecom” verranno votati il cambiamento sarà irreversibile.

La posta in gioco è alta per tutti noi! Dobbiamo agire per salvare Internet!" da Stampa Libera http://www.stampalibera.com/?p=3014)

LEGGI ANCHE la lettera aperta al parlamento UE da http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/doc/004internet.htm


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è passata in senato l'ammazzaINTERNET!!! conseguenza: oscuramento dei blog!!!!!!!
se passa anche alla camera siamo FOTTUTI! AVREMO SOLO TG E GIORNALI DI REGIME A INFORMARCI!!!!!!!!!!!!!!!!!


DIFFONDETE!
questo il testo:

Articolo 60
(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)


1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».


L’articolo 60 concerne il delicatoproblema del controllo dei contenuti immessi sulla rete Internet.

La disposizione, ai commi 1-4, mira alla repressione delle diverse forme di istigazione a delinquere o di apologia di reato in via telematica mediante l’uso della rete internet.

La norma introduce in capo al Ministro dell’Interno il potere di emettere un decreto che,allo scopo di interrompere l’attività illecita, impone agli Internet access Providers (ovvero i fornitori di connettività alla rete Internet) l’obbligo di utilizzare appositi strumenti di filtraggio (le cui caratteristiche tecniche debbano essere definite da un decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge).

Dalla formulazione della norma sembra che l’intervento dei Providers non sia richiesto preventivamente (questi ultimi non sembrano, cioè, obbligati a filtrare in anticipo i contenuti web cui forniscono accesso agli utenti) bensì solo a posteriori, ovvero dopo l’emissione del decreto ministeriale e presuppone che, successivamente alla segnalazione, il gestore del sito, del blog, ecc. non intervenga spontaneamente per rimuovere il contenuto illecito (ad es. la pagina web, un video postato su una piattaforma di sharing come youtube, ecc.).

Va ricordato che l’art. 17 del D. Lgs 9 aprile 2003, n. 70[106]prevede esplicitamente che in capo al prestatore dei servizi di rete (tra cui l’Access Provider ovvero il fornitore di connettività ad Internet) non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il prestatore è tuttavia tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il provider è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

Si segnala, tuttavia, che obblighi di oscuramento di siti pedofili mediante appositi strumenti di filtraggio sono stati posti in capo ai Providers dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di pedopornografia a mezzo Internet (art. 19, che ha novellato la legge 3 agosto 1998, n. 269, inserendovi l’art. 14-quater). In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 8 gennaio 2007, che, all’articolo 5, ha individuato i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio. In base a tale ultima disposizione, in particolare, la funzione di inibizione del sistema di filtraggio (che si basa sul blocco delle richieste di accesso) deve avere le seguenti caratteristiche: a) garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti.

Analoghi obblighi sono stati imposti ai providers per impedire l’accesso ai cd. casinò on line ed ai siti di scommesse non autorizzati in territorio italiano, dapprima dall’art. 1, co. 535-538, della legge finanziaria 2006 e dal Decreto direttoriale 15 marzo 2006 della Direzione Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS); successivamente, dall’art. 1, co. 50, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e dal D.Dirett. 29 maggio 2007.



Il decreto può essere emanato a condizione che:

§ si proceda per il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) o a disobbedire alla leggi (art. 415 c.p.) o per apologia di reato (art, 414 c.p.);

§ sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet.

L’art. 414 c.p. punisce chiunque pubblicamente istiga commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

- con la reclusione da 1 a 5 anni, per l’istigazione a commettere delitti; per l’istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni nonché per l'apologia di uno o più delitti;

- con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 206 euro, per l’istigazione a commettere contravvenzioni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302 c.p. (Istigazione a commettere delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato), se l'istigazione o l'apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.

L’art. 415 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico attuata, ovvero istiga, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità (cfr C.cost, sent. 108/1974), all'odio fra le classi sociali.

Dal punto di vista della sequenza procedimentale:

§ spetta all’autorità giudiziaria che indaga comunicare al Ministero dell’interno i contenuti ritenuti illeciti;

§ la polizia postale, su richiesta del Ministro, procede agli accertamenti sul web finalizzati alla verifica della segnalazione;

§ in caso di verifica positiva (sussistenza dei “concreti elementi” di illiceità) il Ministro dell’interno emana il decreto, ricorribile davanti all’autorità giudiziaria e sempre revocabile per il venir meno dei presupposti;

§ una volta emesso il decreto, l’obbligo di filtraggio dei contenuti da parte dei Providers va assolto entro 24 ore (nel silenzio della norma, presumibilmente, decorrente dalla notifica del decreto stesso); il mancato adempimento dell’obbligo costituisce illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro irrogata dal Ministero dello sviluppo economico.

Infine, il comma 5 della disposizione in esame novella il n. 1) del quarto comma dell’art. 266 c.p. sostanzialmente precisando che il delitto di ”istigazione di militari a disobbedire alle leggi” è considerato commesso “pubblicamente”[107] anche quando - oltre che a mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda - sia commesso “in via telematica sulla rete Internet”.

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